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I Debiti con il fisco, rottamazione quater entro il 30 aprile. Ecco come fare

L’appuntamento da fissare in agenda, previsto dalla legge, è il 30 aprile. Entro quella data va fatta domanda all’agenzia delle Entrate per ottenere la definizione agevolata delle cartelle. È quanto ricorda una nota dell’Agenzia, che coglie l’occasione per fornire un consiglio: è sempre meglio attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all’elevato traffico degli ultimi giorni. I contribuenti che aderiscono alla “rottamazione” dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l'aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio.

per informazioni e contatti :335.1542875   097232129

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Assegno Unico. Non serve ripresentare la domanda nel 2023

A partire dall’1 marzo, parte il secondo anno di vita dell’Assegno Unico Universale. Le domande verranno rinnovate in automatico; è necessario, però, richiedere entro quella data il nuovo ISEE su cui saranno calcolati gli importi dell’Assegno 2023

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IMU e agevolazioni prima casa dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022

In tema di agevolazioni sull’imposta municipale propria (IMU) prima casa la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 209/2022 ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Di conseguenza è legittima l’esenzione dall’IMU per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all’interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi. Dopo tale fondamentale pronuncia della Consulta risulta non più invocabile, a giustificazione dell’esclusione del beneficio fiscale in esame, l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro di stabilire residenze disgiunte. Nel caso di specie è, dunque, legittima la doppia esenzione a vantaggio sia del coniuge residente nel comune parte in causa, che del coniuge residente in altro comune per motivi di lavoro.

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