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In scadenza al 30 giugno la pubblicazione dei contributi pubblici

Entro il prossimo 30 giugno coloro che hanno ricevuto contributi pubblici nell’esercizio precedente pari o superiori a 10mila euro dovranno procedere alla loro pubblicazione sul proprio sito internet o un sito istituzionale di una associazione di categoria, gli importi ricevuti nel corso del 2020. Va precisato che la legge di conversione del Decreto legge n. 228 del 2021 (cosiddetto “Milleproroghe”), all’art.3-septies, ha prorogato al 1° gennaio 2023 il momento da cui scattano le sanzioni previste per la mancata pubblicazione, lasciando però immutata la data del 30 giugno. La stessa operazione era stata disposta anche lo scorso anno per effetto del Decreto legge 52 del 2021 (cosiddetto “Riaperture”).

Il legislatore ha di fatto previsto che per tutto il 2022 non possano essere comminate sanzioni per il mancato adempimento, le quali ripartono a partire dal 1° gennaio 2023.

Il consiglio è comunque quello di rispettare il termine del 30 giugno 2022.

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Incentivi acquisto veicoli non inquinanti, al via le domande

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 dello scorso 6 maggio  il Dpcm  del 6 aprile 2022, recante incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22 del Decreto legge n. 17/2022, convertito in Legge 34/2022.

Gli incentivi

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Le sanzione per l'omessa trasmissione di corrispettivi telematici.

In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, o di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro. Si applicherà un’unica sanzione a fronte di violazioni inerenti ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) della certificazione, come nel caso di omessa memorizzazione del corrispettivo e successiva trasmissione telematica del dato giornaliero privo dell’ammontare riferito all’operazione non memorizzata.

La medesima sanzione trova applicazione anche in caso di mancato o irregolare funzionamento di RT e Server-RT, quando il corrispettivo non viene annotato nel c.d. “registro di emergenza”, a meno che non siano state attuate le procedure web alternative di recupero ed invio dei dati. L’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, viene sanzionata invece in misura fissa pari a 100 euro per trasmissione.

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