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Scadenze previdenziali di maggio 2020

Scritto da Studio Teora & C. - Associati on .

18/05/2020 INPS CONTRIBUTI IVS – Versamento contributi minimi obbligatori artigiani e commercianti

SOGGETTI OBBLIGATI: Artigiani e commercianti. I titolari sono responsabili per il versamento della contribuzione propria e dei relativi collaboratori, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimi.


ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi IVS minimi obbligatori da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti relativi al 1° trimestre 2020 (quota fissa sul reddito minimale).


MODALITA': I contributi devono essere versati mediante i modelli F24. Si ricorda che l’Inps già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti,

 

EMERGENZA CORONAVIRUS: Il Decreto Liquidità DL n. 23/2020 ha previsto la sospensione dei termini del versamento in autoliquidazione relativo all'imposta sul valore aggiunto:

 

  • per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
  • per quelli con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
  • per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, dal 1° aprile 2019, a prescindere dalla diminuzione dei ricavi;
  • a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.

Il versamento dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

 

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