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ACCERTAMENTO SINTETICO: ANCORA UNA BOCCIATURA DALLA CASSAZIONE!

Scritto da Studio Teora & C. - Associati on .

 

Con la sentenza n. 5675 di ieri, 12 marzo 2014, la Corte di Cassazione rifila l’ennesima “bocciatura” al redditometro, agli studi di settore nonché a tutti gli standard presuntivi utilizzati dall’Agenzia delle entrate per l’accertamento sintetico.

 

Infatti, ribaltando completamente i giudizi di primo e secondo grado (Ctp e Ctr Calabria), gli Ermellini hanno evidenziato che sono sufficienti, al fine di “controvertire” i calcoli del fisco, anche le presunzioni semplici avanzate dal contribuente in giudizio. E questo anche nelle ipotesi in cui il contribuente non abbia partecipato al contraddittorio preventivo con l’amministrazione finanziaria e non abbia prodotto in giudizio documentazione atta a giustificare lo scostamento del reddito prodotto rispetto ai coefficienti standard utilizzati dall’Agenzia delle entrate.

 

La sentenza richiama espressamente il principio affermato dalle Sezioni Unite con la notasentenza n. 26635 del 2009 secondo cui: “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, essendo quest’ultimi meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività”.

 

Il momento in cui l’astrattezza dei parametri standard sposa la singola realtà economica oggetto dell’accertamento è rappresentato senza dubbio dal contraddittorio, vero elemento di garanzia della procedura nel corso del quale il contribuente può fornire tutte le osservazioni e le giustificazioni del caso.

 

Tuttavia, anche in assenza del contraddittorio (come nel caso di specie), devono ritenersi salvi: da un lato, il potere del giudice tributario di valutare l’applicabilità degli standard al singolo caso e, dall’altro, la controprova del contribuente che non è affatto vincolata alle risultanze della fase stragiudiziale, ossia del procedimento amministrativo, e può articolarsi secondo le più ampie facoltà della difesa processuale, ivi compreso il ricorso allepresunzioni semplici.

  

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