Stampa

Al via il raddoppio dei termini di accertamento

Scritto da Studio Teora & C. - Associati on .

In vigore dal 2 settembre 2015 il nuovo regime del raddoppio dei termini, modificato dal D.Lgs. n. 128/2015 in attuazione della legge delega fiscale.

Le nuove regole prevedono, in primo luogo, che il raddoppio non opera se la denuncia all’Autorità giudiziaria in ordine ad una condotta tributaria penalmente rilevante sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di accertamento.


Tanto per fare un esempio legato all’attualità, se per il periodo d’imposta 2010 in presenza di dichiarazione regolarmente presentata dal contribuente nel 2011 il Fisco non presenta o trasmette all’Autorità giudiziaria la notitia criminis entro il 31 dicembre 2015 il “raddoppio” dei termini non può essere disposto, con conseguente “illegittimità” di qualsivoglia attività di accertamento che dovesse essere disposta oltre detto termine.

La norma varata, però, fa salva l’attività di controllo svolta sino alla sua data di entrata in vigore, disponendo quindi che restano salvi gli effetti di:
– avvisi di accertamento;
provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria;
purché, al 2 settembre 2015, siano già stati notificati.

Restano parimenti salvi gli effetti di:
– inviti a comparire;
– processi verbali di constatazione;
sempre notificati entro il 2 settembre 2015 ma con la condizione aggiuntiva: che i relativi atti impositivi o sanzionatori siano notificati entro il prossimo 31 dicembre 2015.

Facciamo due esempi per chiarire il tutto, ponendo per entrambi che l’annualità interessata sia il periodo d’imposta 2009.
Nell’ipotesi in cui il contribuente avesse ricevuto nel febbraio scorso un avviso di accertamento fondato su un’indagine penale che ha ipotizzato la commissione di un reato per il detto periodo d’imposta – classico caso di “riapertura” dell’annualità decaduta quanto ad esercizio dell’azione accertatrice – il D.Lgs. n. 128 fa espressamente salvi gli effetti di questo atto impositivo, da cui la prosecuzione del procedimento senza ulteriori particolari vincoli.

Nel caso in cui, invece, il contribuente avesse ricevuto lo scorso mese di febbraio un processo verbale di constatazione contenente rilievi sostanziali per il periodo d’imposta 2009, idonei alla comunicazione della notizia di reato alla competente Procura della Repubblica, gli effetti dell’attività di controllo sono salvi a condizione che l’atto impositivo venga notificato entro il prossimo 31 dicembre (pena, evidentemente, la sua illegittimità in caso di notifica successivamente a questa data).

Ove non si ricada nella fattispecie descritte, lo spartiacque del 2 settembre 2015 determina la definitiva decadenza per i periodi d’imposta anteriori al 2010 per i quali sarebbe teoricamente possibile l’esercizio dell’azione accertatrice nel “termine lungo”: in pratica, dal remoto periodo d’imposta 2004 – per i contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi – in poi.

Pin It