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Patente di Guida: "smarrimento o furto ecco i consigli per cosa fare"

Scritto da Studio Teora & C. - Associati on .

 Lo smarrimento della patente va segnalato immediatamente alle autorità competenti, in modo tale da ottenere un duplicato da poter utilizzare per la guida le proprio veicolo. La stessa procedura occorre seguirla nel caso di furto della stessa.

 

Appena accortisi dello smarrimento della propria patente, occorre recarsi il prima possibile presso una stazione dei Carabinieri o un comando della Polizia di Stato per segnalare l’accaduto. Lo stesso iter deve essere seguito nel caso di furto della stessa. Essendo comune la procedura, quando non si trovi più la patente e non si sappia con precisione che fine abbia fatto, è comunque opportuno segnalarne lo smarrimento. La denuncia deve essere fatta entro quarantotto ore. Dal momento della sua presentazione, la patente persa o sottratta non è più valida, tant’è vero che se dovesse essere nel frattempo rinvenuta o restituita, è fatto obbligo al denunciante di distruggerla. L’autorità che ha ricevuto la denuncia provvederà a rilasciare un permesso provvisorio di guida valido per novanta giorni e utilizzabile fino al momento in cui si riceve il duplicato vero e proprio della patente persa o rubata.

Il passo successivo alla denuncia e all’ottenimento del permesso provvisorio di guida è la richiesta di duplicato della patente. Per fare richiesta è necessario essere in possesso di alcuni documenti ed effettuare il pagamento dell’operazione; una volta inoltrata correttamente, il Ministero dei Trasporti provvederà all’invio del duplicato entro 45 giorni dalla denuncia.

I documenti necessari ad ottenere il duplicato della patente smarrita sono:

  • due foto formato tessera;
  • un documento di riconoscimento valido;
  • la ricevuta di pagamento (da effettuarsi online oppure mediante bollettino postale c/c n. 9001) di nove euro. A questo piccolo importo si aggiungono le spese postali per il recapito del documento.

Sono legittimati a presentare la domanda, oltre al titolare del documento smarrito: una persona delegata con documento d’identità in corso di validità e delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda, oltre alla fotocopia del documento d’identità del delegante in corso di validità; un’autoscuola o uno Studio di Consulenza Automobilistica.

La domanda di duplicato sarà inoltrata dalla stessa autorità che ha ricevuto la denuncia (Carabinieri o Polizia) nel caso in cui la patente risulti censita nell’archivio nazionale degli abilitati alla guida (patente meccanizzata). In caso contrario, cioè se la patente non sia censita e, dunque, non sia possibile rintracciare la sua data di scadenza o il numero negli archivi, il procedimento sarà un po’ più complicato. Ci si dovrà rivolgere, infatti, agli uffici della Motorizzazione per richiederne il duplicato, presentando i documenti sopra elencati (due foto formato tessera, documento d’identità) oltre alla denuncia di smarrimento, all’apposita domanda di rilascio della patente di guida (modello TT 2112, reperibile anche in internet) su cui incollare la ricevuta di pagamento di nove euro, alla denuncia di smarrimento (in originale e in fotocopia) e all’originale del permesso provvisorio di guida. I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire anche il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno. Se il duplicato non perviene entro 90 giorni, la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato.

Se entro 45 giorni dalla data del permesso provvisorio, il duplicato non viene recapitato alla residenza del denunciante, quest'ultimo deve telefonare al numero verde 800.23.23.23. La telefonata è gratuita. 

 

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