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Credito d’imposta per la sanificazione.

Scritto da TEORA VINCENZO on .

Anche se la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’utilizzo generalizzato dei dispositivi di protezione avrà rilievo generalizzato solo nella cosiddetta fase 2, le molte imprese che in queste settimane hanno continuato a lavorare hanno dovuto affrontare in modo sistematico questo tipo di spese.
Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro è tuttavia ancora in attesa del decreto attuativo, nonostante l’art. 64 comma 2 del DL 18/2020, a cui rimanda anche l’art. 30 del DL 23/2020, ne avesse prevista la pubblicazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL 18/2020 (quindi entro il 16 aprile, posto che il DL è entrato in vigore il 17 marzo), prevedendo che lo stesso decreto stabilisse criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, anche per assicurare il rispetto di specifici limiti di spesa a carico dello Stato.

 

Il credito d’imposta, previsto dall’art. 64 del DL 18/2020, in favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione, è riconosciuto nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il beneficio in esame è stato esteso, ad opera dell’art. 30 del DL 23/2020, anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro. Tale estensione non è però stata accompagnata da un incremento né al tetto massimo (20.000 euro per ciascun beneficiario) né al complesso delle risorse stanziate (pari a 50 milioni per l’anno 2020).

Le uniche indicazioni fornite finora dall’Agenzia delle Entrate riguardano proprio l’ampliamento dell’oggetto dell’agevolazione. Nella circolare n. 9/2020,  relativa alle novità del DL 23/2020, l’Agenzia – riprendendo in sostanza quanto affermato nella Relazione illustrativa al DL 23/2020 – ha chiarito che sono agevolate anche le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi); sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Il decreto resta quindi fondamentale per definire quali attività rientrino nella locuzione “sanificazione” utilizzata dalla disposizione agevolativa e non ancora codificata.

La questione è oggettivamente delicata e, in assenza di specifiche normative, si possono generare dubbi applicativi sull’ambito di applicazione della norma. Ad esempio, il famoso protocollo FCA per la ripresa dell’attività individua come attività di sanificazione le “procedure e operazioni che hanno come finalità la sanificazione di spazi chiusi e aree pertinenziali attraverso pulizia, disinfezione e sanificazione qualora sia accertato un caso confermato di COVID-19. Una superficie può essere considerata sanificata quando tramite l’utilizzazione di prodotti atti a garantire l’eliminazione della presenza di germi, non c’è evidenza di sporcizia, la superficie non è grassa al tocco, non c’è odore sgradevole, un fazzoletto di carta passato sulla superficie mantiene il suo colore originale, l’acqua passata sulla superficie scorre in maniera uniforme”.
In questo specifico caso sembra che si debba ricorrere alla sanificazione soltanto in presenza di un caso di coronavirus e lasciando quindi il dubbio che un’intervento attuato in assenza di contagio non configuri una sanificazione. 

Il protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 prevede invece specifiche disposizioni sulla pulizia e sanificazione in azienda a prescindere dall’esistenza o meno di un caso di persona infetta . In particolare, secondo il citato protocollo (§ 4), l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; deve, inoltre, essere garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, viene poi previsto che si proceda alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le specifiche disposizioni della circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 n. 5443.

Con riferimento a un diverso aspetto, si rileva che la norma agevolativa non prevede espressamente che il credito d’imposta non concorra alla formazione del reddito d’impresa e dell’IRAP; pertanto, in assenza di una modifica in tal senso, il credito d’imposta dovrebbe essere tassato in capo al soggetto beneficiario.

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