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Scadenze fiscali di maggio 2020.

Scritto da Studio Teora & C. - Associati on .

18/05/2020 IVA - Versamento Iva trimestrale Contribuenti naturali

 SOGGETTI: Contribuenti Iva trimestrali .


ADEMPIMENTO: Liquidazione e versamento dell’IVA dovuta per il 1° trimestre 2020
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche o tramite intermediario abilitato
CODICE TRIBUTO: 6031 - Versamento IVA trimestrale - 1° trimestre

EMERGENZA CORONAVIRUS: Il Decreto Liquidità DL n. 23/2020 ha previsto la sospensione dei termini del versamento in autoliquidazione relativo all'imposta sul valore aggiunto:

 

  • per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
  • per quelli con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
  • per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, dal 1° aprile 2019, a prescindere dalla diminuzione dei ricavi;
  • a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.

Il versamento dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

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