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Tax credit sanificazione e adeguamento pubblici esercizi

Scritto da Studio Teora & C. - Associati on .

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e nuove misure di sostegno alle imprese che adottano soluzioni per ridurre il rischio di contagio. Questi i principali incentivi previsti dal DL 34/2020 (decreto “Rilancio”) per le misure adottate negli ambienti di lavoro.

 

L’art. 125 del DL 34/2020 ha riscritto il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arti e professione e agli enti non commerciali in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 .

Rientrano in tale agevolazione le spese sostenute per: la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; l’acquisto di detergenti e disinfettanti; l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra (vale a dire diversi da quelli individuali), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 e non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. In alternativa all’utilizzo diretto, il credito può essere ceduto ad altri soggetti (inclusi istituti di credito) ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020.
Le modalità attuative saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL 34/2020.

L’art. 120 del DL 34/2020 ha introdotto anche un nuovo credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, per l’adozione di interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. 
L’agevolazione spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’Allegato 1 – Articolo 120 del DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, musei, cinema, teatri). Il beneficio è riconosciuto anche a associazioni, fondazione e enti del Terzo settore.
Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2021 in compensazione mediante il modello F24 o, in alternativa, può essere ceduto ad altri soggetti.

Ai sensi dell’art. 120 comma 2 del DL 34/2020, il credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese. Pertanto lo stesso potrebbe essere cumulabile con il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all’art. 125 del DL 34/2020.
Entrambe le agevolazioni si applicano comunque nel rispetto del nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Incentivate le misure anticontagio

L’art. 95 del DL 34/2020 prevede poi che vengano adottati interventi straordinari destinati alle imprese che, dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020), abbiano adottato misure finalizzate alla riduzione del rischio di contagio sul luogo di lavoro.

Tale misura, che dovrebbe essere gestita da Invitalia, spetta per le spese in relazione all’acquisto di: apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i costi di installazione; dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; dispositivi e altri strumenti di protezione individuale (che erano oggetto del bando “Impresa SIcura”).

La misura è incompatibile con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi a oggetto i medesimi costi; la stessa non sarebbe quindi cumulabile con i suddetti crediti d’imposta.

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